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Sez. 1, Sentenza n. 14618 del 12/07/1989 Ud. (dep. 30/10/1989) Rv. 182384 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - RIPARAZIONE DEL DANNO - SPONTANEITÀ DELL'AZIONE RIPARATRICE - NECESSITÀ UNICAMENTE IN CASO DI OPEROSO RAVVEDIMENTO - SUFFICIENZA DELLA VOLONTARIETÀ NELLA RIPARAZIONE DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1989-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182384-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - RIPARAZIONE DEL DANNO - SPONTANEITÀ DELL'AZIONE RIPARATRICE - NECESSITÀ UNICAMENTE IN CASO DI OPEROSO RAVVEDIMENTO - SUFFICIENZA DELLA VOLONTARIETÀ NELLA RIPARAZIONE DEL DANNO.*

Per riconoscere la sussistenza della circostanza attenuante della riparazione del danno, di cui all'art. 62 n. 6 parte prima cod. pen., basta - oltre alla integrale copertura dello stesso - la sola volontarietà della condotta riparatrice. Non è, altresì, necessaria la spontaneità della riparazione che, invece, è richiesta per l'operoso ravvedimento consistente nella elisione o attenuazione delle conseguenze del reato, di cui all'art. 62 n. 6 - parte seconda - cod. pen.. (fattispecie in tema di furto militare). (Conf mass n 108017; (Conf mass n 113752; (Conf mass n 180400).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)