Sez. 5, Sentenza n. 6858 del 20/03/2009 (Rv. 607274 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Eccezioni nuove proposte in appello - Giudizi pendenti davanti alla Commissione Tributaria Centrale alla data del 1° aprile 1996 - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre eccezioni nuove in secondo grado, stabilito dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, non si estende ai giudizi pendenti davanti alla Commissione Tributaria Centrale alla data del 1° aprile 1996, in quanto a tale giudizio continuano ad applicarsi, in virtù della norma transitoria contenuta nell'art. 75, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, le disposizioni precedenti, non includenti il divieto di nuove eccezioni in appello.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)