Sez. 1, Sentenza n. 5174 del 09/03/2005 (Rv. 580972 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO | Termine per la riassunzione - Termine indicato nel regolamento - Mancanza - Termine di legge - Decorrenza - Dalla comunicazione del provvedimento regolante la competenza - Rilevanza del termine indicato nella sentenza oggetto di regolamento - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO
Il giudizio sospeso per la proposizione del regolamento di competenza deve essere riassunto dinanzi al giudice indicato come competente nel termine fissato dalla Corte di cassazione in sede di regolamento o, in mancanza, nel termine di sei mesi indicato dalla legge, a decorrere dalla comunicazione della pronuncia sul regolamento, e non nel termine fissato dalla sentenza che ha pronunciato sulla competenza, neppure se la Cassazione accerti la competenza del giudice indicato come competente nella suddetta sentenza, oggetto di regolamento, detto termine rilevando solo nel caso in cui la pronuncia sulla competenza sia impegnata con regolamento. il medesimo principio vale, peraltro, anche nel caso di pronuncia della corte di cassazione sulla competenza a seguito di ricorso ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)