Sez. L, Sentenza n. 15699 del 13/12/2000 (Rv. 542612 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO | Controversie assoggettate al rito del lavoro - Decorrenza del termine per la riassunzione dalla pronuncia del dispositivo della sentenza - Esclusione - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO
Il solo dispositivo della sentenza con cui il giudice adito in una controversia soggetta al rito del lavoro abbia dichiarato la propria incompetenza è inidonea a far decorrere il termine previsto dall'art. 50, comma primo, cod.proc.civ. per la riassunzione del giudizio avanti al giudice competente (così come il termine di trenta giorni previsto dall'art. 47, comma secondo, dello stesso codice per la proposizione dell'istanza di regolamento). Tali termini, infatti, decorrono dalla comunicazione - che ne presuppone il deposito- della sentenza completa anche della motivazione, mentre l'efficacia del dispositivo ex art. 431 cod.proc.civ. è limitata all'ipotesi di sentenze di condanna in favore del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)