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Sez. 1, Sentenza n. 2057 del 14/03/1997 Cc. (dep. 31/05/1997) Rv. 207696 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Successiva condanna a pena interamente condonata - È rilevante ai fini della revoca della precedente condizionale.
Stato
decisa il 1997-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207696-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Poiché l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non estingue, però, le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna, tra i quali è compresa l'eventuale causa di revoca dei precedenti benefici condizionati, nell'ipotesi in cui, a una condanna a pena sospesa (e, analogamente, a una pena patteggiata sospesa) segua, nei termini, altra condanna a pena condonata, questa comporta la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)