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Sez. U, Sentenza n. 23 del 09/06/1995 Cc. (dep. 14/07/1995) Rv. 201548 - 01

Reato - Estinzione (cause di) - Sospensione condizionale della pena | Pena successivamente condonata - Nuova condanna risuscettibile di sospensione - Revoca della precedente condizionale - Necessità.
Stato
decisa il 1995-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201548-01

Reato - Estinzione (cause di) - Sospensione condizionale della pena

L'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non ha, però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico penale degli altri effetti scaturenti "ope legis" dalla condanna, tra i quali anche l'idoneità della stessa a fungere da causa risolutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in relazione ad altra precedente condanna, in presenza degli altri presupposti richiesti dalla legge come necessari. Ne consegue che, qualora ad una condanna a pena sospesa segua, nei termini, una successiva condanna a pena interamente condonata che, cumulato con la prima, supera il limite di concedibilità del beneficio, è obbligatoria la revoca della prima sospensione condizionale concessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)