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Sez. 6, Sentenza n. 3118 del 06/07/2000 Cc. (dep. 09/10/2000) Rv. 217369 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Trasmissione di atti tra avvocati - Disciplina di cui alla legge 7 giugno 1983 n. 183 - Applicabilità nel processo penale - Esclusione Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217369-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

La legge 7 giugno 1993, n. 183, che autorizza l'uso del telefax per la trasmissione di atti tra avvocati, prevedendo, a determinate condizioni, che le copie trasmesse debbano ritenersi autentiche, si applica solamente ai processi civili e amministrativi, ma non ai processi penali compresi i procedimenti incidentali "de libertate". (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza di riesame spedita via telefax dal difensore al suo sostituto e da questi depositata previa autentica ex lege n. 183/93).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 110, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 07/06/1993 num. 183 art. 1, Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)