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Sez. 2, Sentenza n. 243 del 04/12/1997 Ud. (dep. 10/01/1998) Rv. 209596 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO | Mandato speciale ad impugnare le sentenze contumaciali - Produzione in copia informale - Efficacia - Esclusione - Ragioni - Fattispecie relativa a mandato ad impugnare pervenuto via fax al difensore e da questi così depositato.
Stato
decisa il 1997-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209596-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO

In tema di nomina del difensore di fiducia e di conferimento del mandato ad impugnare le sentenze contumaciali (il quale richiede le stesse forme della nomina), se da un lato il codice si ispira al principio dell'assenza di formalità, tanto che per nessuno di tali atti è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione del mandante, da un altro deve risultare con certezza nel processo che la nomina sia stata effettuata ed il mandato speciale conferito al difensore impugnante; a tale necessaria certezza può pervenirsi solo con la produzione dell'originale (o di una copia autentica) del mandato, il quale deve poter indiscutibilmente dimostrare attraverso l'autografia - o la personale dichiarazione - la volontà dell'interessato. Ne consegue che non può avere alcuna efficacia dimostrativa dell'avvenuto conferimento dell'incarico la produzione di una semplice copia fotostatica o teletrasmessa dell'atto (nella specie pervenuta via telefax al difensore e da lui depositata in cancelleria). (Nell'affermare detto principio la Corte ha disatteso l'assunto del ricorrente secondo il quale, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., alla riproduzione non contestata deve attribuirsi piena efficacia probatoria, ed ha precisato che le predette disposizioni, poste dalla legge a tutela di diritti di natura civilistica, sono rivolte alla disciplina dei rapporti fra privati ove vige il principio dispositivo, sicché è consentito all'interessato riconoscere genuinità e veridicità all'atto prodotto anche in copia nei suoi confronti dalla controparte; mentre le norme del processo penale sono rivolte alla tutela dell'interesse generale, al quale si ricollega anche quello del singolo imputato garantito dalle disposizioni di cui agli artt. 96 e 571.3 c.p.p., e sono pertanto inderogabili, sicché nessun soggetto del procedimento è autorizzato né a disconoscere la copia informale di un atto al quale la legge ricollega particolari conseguenze processuali né tantomeno ad accettarne gli effetti riconosciuti solamente all'originale)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)