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Sez. 1, Sentenza n. 8982 del 03/12/1987 (Rv. 456287 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE EX ART. 13 LEGGE 2 LUGLIO 1949 N. 408 - RIFERIMENTO AL CLASSAMENTO CATASTALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456287-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE EX ART. 13 LEGGE 2 LUGLIO 1949 N. 408 - RIFERIMENTO AL CLASSAMENTO CATASTALE - NECESSITÀ.*

Ai fini dell'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati, prevista dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, occorre fare riferimento al classamento dell'immobile stesso - compiuto ai sensi dell'art. 61 del R.d.l. 13 aprile 1939 n. 652 convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249 - il quale ha la finalità dell'aggiornamento delle mappe catastali edilizie urbane a fini tributari, senza che sia rilevante la descrizione dell'immobile contenuta nell'autorizzazione rilasciata - ai sensi dell'art. 221 del R.d. 27 luglio 1934 n. 1265 - dal sindaco di abitabilità dell'immobile, la quale oltre a rispondere alla sola finalità di assicurare la salubrità delle nuove abitazioni, trova considerazione solo ai fini della decorrenza dei termini riguardanti i benefici su detti. (V 70/86, mass n 443715).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 CORTE COST., Legge 11/08/1939 num. 1249 art. 61, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)