Sez. 1, Sentenza n. 13643 del 22/07/2004 (Rv. 574792 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Presupposti e condizioni di legittimità - Fattispecie in tema di cosidetta "perizia di variante" - Fattispecie in tema di parziale acquiescenza da parte dell'impresa appaltatrice.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI
In tema di appalto di opere pubbliche, "le ragioni di pubblico interesse o necessità" che, ai sensi dell'art. 30, comma secondo d.P.R. 1063/1962, legittimano l'ordine di sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste (nè prevedibili) dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell'Amministrazione medesima. Nel caso che sopravvenga la necessità di approvare una "perizia di variante", tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, il quale è tenuto, prima dell'indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera sì come progettata (In applicazione di tale principio, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello che, a sua volta, aveva respinto le censure contro un lodo arbitrale ove era stato escluso che l'acquiescenza dell'appaltatore potesse giustificare, oltre un termine finale ricavato in via equitativa sul parametro costituito dall'art. 30 cit., tutto il ritardo nella ripresa dei lavori, sospesi dall'Amministrazione per l'esecuzione di una <perizia di variante> originariamente non prevista).
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)