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Sez. 1, Sentenza n. 14574 del 16/06/2010 (Rv. 613736 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Protrazione illegittima della sospensione per fatto imputabile all'Amministrazione - Disciplina di cui all'art. 30 d.P.R. n. 1963 - Inapplicabilità - Conseguenze - Facoltà dell'appaltatore di avvalersi degli ordinari rimedi civilistici - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613736-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

In tema di appalto di opere pubbliche, l'opzione data all'appaltatore dall'art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta a tale richiesta, si riferiscono esclusivamente all'ipotesi di sospensione disposta per ragioni di pubblico interesse o necessità (diversa da quella, contemplata nel primo comma della norma, della sospensione disposta per cause temporanee ostative alla prosecuzione dei lavori a regola d'arte) e limitatamente, inoltre, al caso in cui il protrarsi della sospensione sia legittimo, in quanto correlato al perdurare di quelle ragioni; tale disciplina, invece, non riguarda il caso di protrazione illegittima della sospensione, in quanto dovuta a fatto imputabile all'amministrazione committente, in tal caso tornando applicabile la normativa codicistica sull'inadempimento delle obbligazioni, da cui deriva il diritto dell'appaltatore ad una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese, nonché i rimedi di carattere generale della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)