Sez. 2, Sentenza n. 952 del 06/04/1973 (Rv. 363329 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - COMUNIONE INCIDENTALE - STRADA PRIVATA AGRARIA - SUSSISTENZA - PROVA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - COMUNIONE INCIDENTALE - STRADA PRIVATA AGRARIA - SUSSISTENZA - PROVA.*
In Mancanza di titolo costitutivo, la formazione di una via agraria ex collatione privatorum agrorum caratterizzata dalla sua provenienza dai fondi latistanti e dallo scopo di realizzare una via di comunicazione necessaria ai fondi stessi, puo essere dimostrata, come ogni altra comunione incidentale, con qualsiasi mezzo di prova, anche cioe sulla base di presunzioni desumibili dal prolungato e pacifico uso della strada da parte dei proprietari di quei fondi, dalle caratteristiche obbiettive dei luoghi e dalle esigenze di comunicazione e coltivazione dei fondi stessi. (Conf 2329/69, mass n 341747; 1615/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)