Sez. 2, Sentenza n. 2329 del 27/06/1969 (Rv. 341747 - 01)
DEMANIO - DEMANIO STRADALE - STRADA - VICINALE - STRADA AGRARIA - MANCANZA DI TITOLO COSTITUTIVO - FORMAZIONE - PROVA- PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA.*
DEMANIO - DEMANIO STRADALE - STRADA - VICINALE - STRADA AGRARIA - MANCANZA DI TITOLO COSTITUTIVO - FORMAZIONE - PROVA- PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA.*
In Mancanza di titolo costitutivo, la formazione di una via agraria ex collatione privatorum agrorum, e cioe che il suo sedime facesse parte in origine dei fondi latistanti o in consecuzione e sia stato da essi distaccato e conferito, appunto allo scopo di creare la strada, puo essere dimostrata, al pari della Costituzione di ogni altra comunione incidentale, con qualsiasi mezzo di prova, e, specialmente con presunzioni, desumibili, ad esempio, dal prolungato e pacifico uso della strada da parte di tutti i proprietari di quei fondi, dalle caratteristiche obiettive dei luoghi e dalle esigenze connesse alla comunicazione e alle culture dei fondi stessi. (Conf. 1615-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)