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Sez. 2, Sentenza n. 12111 del 28/11/1998 (Rv. 521219 - 01)

DIVISIONE - COMUNIONE E CONDOMINIO | Beni immobili - Non comoda divisibilità - Comproprietario istante per l'attribuzione del bene in natura con addebito dell'eccedenza - Domanda proposta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521219-01

DIVISIONE - COMUNIONE E CONDOMINIO

Nel giudizio di divisione di un immobile strutturalmente o funzionalmente non frazionabile, la richiesta di attribuzione in natura con addebito dell'eccedenza in valore avanzata da uno dei contitolari costituisce soltanto una modalità di attuazione della divisione stessa, con la conseguenza che l'istanza "de qua", anche se avanzata per la prima volta in sede di giudizio di appello, non costituisce "domanda nuova", ex art. 345 cod. proc. civ., ma si risolve in una mera specificazione di quella, comune a tutte le parti, volta a porre fine allo stato di comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)