Sez. 2, Sentenza n. 12111 del 28/11/1998 (Rv. 521219 - 01)
DIVISIONE - COMUNIONE E CONDOMINIO | Beni immobili - Non comoda divisibilità - Comproprietario istante per l'attribuzione del bene in natura con addebito dell'eccedenza - Domanda proposta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Fondamento.
DIVISIONE - COMUNIONE E CONDOMINIO
Nel giudizio di divisione di un immobile strutturalmente o funzionalmente non frazionabile, la richiesta di attribuzione in natura con addebito dell'eccedenza in valore avanzata da uno dei contitolari costituisce soltanto una modalità di attuazione della divisione stessa, con la conseguenza che l'istanza "de qua", anche se avanzata per la prima volta in sede di giudizio di appello, non costituisce "domanda nuova", ex art. 345 cod. proc. civ., ma si risolve in una mera specificazione di quella, comune a tutte le parti, volta a porre fine allo stato di comunione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)