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Sez. 2, Sentenza n. 4391 del 05/08/1985 (Rv. 441857 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL BENE PER INTERO CON EVENTUALE ADDEBITO DELL'ECCEDENZA DI VALORE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - REITERAZIONE IN APPELLO CON MODIFICAZIONE QUANTITATIVA DELL'OFFERTA DELL'ECCEDENZA QUALE CONTROECCEZIONE ALL'ECCEZIONE PROPOSTA CON LA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441857-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL BENE PER INTERO CON EVENTUALE ADDEBITO DELL'ECCEDENZA DI VALORE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - REITERAZIONE IN APPELLO CON MODIFICAZIONE QUANTITATIVA DELL'OFFERTA DELL'ECCEDENZA QUALE CONTROECCEZIONE ALL'ECCEZIONE PROPOSTA CON LA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio di divisione di un immobile strutturalmente o funzionalmente non divisibile, la richiesta di attribuzione dello immobile per intero con eventuale addebito dell'eccedenza di valore costituisce solo una modalità di attuazione della divisione, con la conseguenza che tale domanda, anche se avanzata per la prima volta in appello, non costituisce una domanda nuova, ma si risolve in una specificazione di quella, comune a tutte le parti, rivolta a porre fine allo stato di comunione. Tale richiesta poi, ove avanzata in replica ad analoga domanda - o all'istanza di vendita all'asta - di un altro condividente, configura non una domanda ma un'eccezione e, pertanto, anche in tal caso, può essere proposta per la prima volta in appello ovvero, se già proposta in primo grado, può essere reiterata in appello con una modificazione quantitativa dell'eccedenza in favore della controparte, quale controeccezione all'eccezione proposta dalla controparte stessa attraverso la propria richiesta di attribuzione. (Conf 4938/81, mass n 415708, sulla prima parte; (Conf 2188/81, mass n 412923, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)