Sez. 2, Sentenza n. 230 del 04/02/1970 (Rv. 345048 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - CAPACITA LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - INABILITA PARZIALE O TOTALE AL LAVORO - VALUTAZIONE - CRITERI - GIUDIZIO DI NATURA SANITARIA E NON GIURIDICA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - CAPACITA LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - INABILITA PARZIALE O TOTALE AL LAVORO - VALUTAZIONE - CRITERI - GIUDIZIO DI NATURA SANITARIA E NON GIURIDICA.*
In tema di infortunio sul lavoro, non sempre la valutazione dell'inabilita parziale o totale al lavoro puo essere compiuta mediante l'applicazione automatica delle percentuali indicate nelle tabelle allegate al RD 25 gennaio 1937, n 200, ora tu 30 giugno 1965, n 1124, in quanto ai sensi dell'art 45 del cennato decreto (corrispondente all'art 78 del tu), nel caso di perdita parziale della funzionalita degli arti o degli organi dell'assicurato, il grado di riduzione dell'attitudine lavorativa si determina sulla base della percentuale d'inabilita prevista per la perdita totale ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta. Tale valutazione importa un giudizio di ordine sanitario demandabile ad un consulente tecnico e non una questione di natura giuridica riservato al giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 463, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., Legge 25/01/1937 num. 200 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)