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Sez. L, Sentenza n. 407 del 03/02/1975 (Rv. 373656 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - CAPACITA LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - RIDUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1975-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373656-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - CAPACITA LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - RIDUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il grado della riduzione complessiva dell'attitudine lavorativa,-cui, a norma degli artt 78 ed 80 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 (sull'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) deve essere commisurata la rendita unica da liquidarsi all'assicurato gia titolare di una rendita infortunistica che venga colpito da un nuovo infortunio, - non va calcolato sulla base della somma aritmetica delle singole risoluzioni della capacita lavorativa attribuibili ai vari infortuni, ma deve essere invece, determinato sulla base di una valutazione sintetica della riduzione complessiva, la quale resta affidata al criterio del consulente tecnico da condividersi dal giudice del merito sempre che non appaia del tutto logico o manifestamente aberrante. (V 230/70, mass n 345048).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)