Sez. 6, Sentenza n. 30439 del 17/07/2008 Cc. (dep. 21/07/2008) Rv. 243591 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Condizioni - Gravi indizi di colpevolezza - Indicazioni fornite dallo Stato di emissione - Mandato basato su "vaste indagini" di polizia - Sufficienza - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, deve essere rifiutata la consegna, ai sensi dell'art. 17, comma quarto legge 22 aprile 2005, n. 69, se nella documentazione trasmessa dallo Stato di emissione (anche a seguito di richiesta dall'autorità giudiziaria italiana) non vi siano indicazioni sulle specifiche fonti di prova relative all'attività criminosa e al coinvolgimento della persona richiesta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione della corte di appello di rifiutare la consegna, in quanto lo Stato di emissione aveva soltanto dichiarato che gli indizi a carico del ricercato derivavano da "vaste indagini" svolte dalla polizia, senza fornire altre indicazioni, non consentendo pertanto di verificare se il mandato fosse fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente avesse ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona richiesta in consegna).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)