Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 29/04/1976 (Rv. 380274 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - FATTI ESTINTIVI O MODIFICATIVI DEL RAPPORTO SOSTANZIALE ANTERIORI ALLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO - IRRILEVANZA - CONDANNA DI PAGAMENTO PASSATA IN GIUDICATO - CONCORDATO FALLIMENTARE OMOLOGATO ANTERIORMENTE - PAGAMENTO IN PERCENTUALE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - FATTI ESTINTIVI O MODIFICATIVI DEL RAPPORTO SOSTANZIALE ANTERIORI ALLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO - IRRILEVANZA - CONDANNA DI PAGAMENTO PASSATA IN GIUDICATO - CONCORDATO FALLIMENTARE OMOLOGATO ANTERIORMENTE - PAGAMENTO IN PERCENTUALE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*
In Sede di opposizione all'esecuzione forzata fondata su sentenza di condanna passata in giudicato non e consentito far valere fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale che, per essersi verificati anteriormente alla formazione del giudicato, contrasterebbero con l'accertamento in esso contenuto che, a norma dell'art 2909 cod civ, fa stato ad ogni effetto tra le parti. Pertanto, il debitore non puo far valere, in nessun caso gli effetti di un concordato fallimentare omologato prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, affermando di esser tenuto a pagare la somma indicata in tale pronuncia solo nella percentuale fallimentare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)