Sez. 5, Sentenza n. 1353 del 23/03/1999 Cc. (dep. 13/04/1999) Rv. 213121 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITÀ, DIFESA O REVERENZA | Sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore - Registrazione del consumo di energia - Influenza sulla consumazione del reato - Esclusione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITÀ, DIFESA O REVERENZA
In tema di furto di energia elettrica mediante attivazione diretta della fornitura con manomissione dei sigilli del contatore (ed in mancanza di contratto o comunque di autorizzazione dell'ente erogatore), il reato sussiste anche se l'agente non ha impedito la registrazione del consumo effettivamente realizzato. Invero l'illecita fruizione altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore. La registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato, con la conseguenza che il mancato occultamento del reato, risultante dalla avvenuta registrazione, non ha alcuna influenza sul reato, ormai perfetto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)