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Sez. 5, Sentenza n. 45325 del 17/10/2005 Ud. (dep. 14/12/2005) Rv. 232736 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Sottrazione di energia elettrica previa effrazione del contatore di erogazione, senza determinare il blocco della registrazione del consumo di energia - Integrazione del reato di furto aggravato e non di quello di violenza privata.
Stato
decisa il 2005-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232736-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE

Integra il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 624 e 625, comma primo, n.2, cod. pen.) e non quello di violenza privata (art. 610 cod. pen.) la sottrazione di energia elettrica previa effrazione del contatore di erogazione, ancorché detta manomissione, preordinata a ripristinare l'allacciamento dell'utenza distaccata per morosità, non determini il blocco del conteggio dell'importo conseguente al flusso di energia erogata, consentendo all'ENEL di accertarne il quantitativo corrisposto, in quanto la registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato ed il delitto è, pertanto, perfetto anche ove manchi l'occultamento della energia sottratta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)