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Sez. 5, Sentenza n. 20533 del 06/09/2013 (Rv. 628105 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Determinazione - Plusvalenze derivanti da cessione di beni strumentali non derivanti da cessione di azienda - Nozione di bene strumentale - Imprenditore individuale - Collegamento funzionale all'attività di impresa - Sufficienza - Inclusione nel conto economico - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2013-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628105-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (nel testo applicabile "ratione temporis"), comprende le minusvalenze e plusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, la nozione di bene strumentale, a differenza che nell'art. 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esige, relativamente all'imprenditore individuale, il collegamento funzionale con l'attività di impresa, mentre prescinde dalla relazione con un costo non ancora ammortizzato e dalla corretta collocazione nel conto economico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)