Sez. 5, Sentenza n. 6462 del 17/03/2010 (Rv. 612217 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Determinazione - Plusvalenze determinate da cessione di beni strumentali - Inclusione - Fondamento - Espressa previsione da parte dell' art. 7 del d.lgs. n. 137 del 1998 - Natura interpretativa della norma - Configurabilità - Conseguenze - Applicabilità anche alle compravendite precedenti l'entrata in vigore del d.lgs. n. 137 del 1998.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, nella determinazione della base imponibile deve tenersi conto anche delle plusvalenze realizzate con la cessione di beni strumentali, escluse quelle derivanti da trasferimento dell'azienda, quale che sia la loro corretta collocazione nel conto economico, così come espressamente affermato dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 137 del 1998, norma applicabile anche alle compravendite avvenute prima della sua entrata in vigore, in quanto interpretativa dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/1998 num. 137 art. 7, Decreto Legisl. 10/04/1998 num. 137 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)