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Sez. 2, Ordinanza n. 2266 del 22/05/1967 Cc. (dep. 18/08/1967) Rv. 105212 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - CONVERSIONE DI UN MEZZO IN UN ALTRO - ESCLUSIONE ANCHE CON I MOTIVI.*
Stato
decisa il 1967-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105212-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - CONVERSIONE DI UN MEZZO IN UN ALTRO - ESCLUSIONE ANCHE CON I MOTIVI.*

In virtu del principio della tassativita delle norme che disciplinano la impugnabilita dei provvedimenti del giudice, nel sistema processuale vigente non e consentita la conversione dei mezzi di impugnazione fuori del caso preveduto dall'art 514 cod proc pen. tale conversione, pertanto, non puo essere determinata dai motivi, che hanno la unica funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni della impugnazione, Ond'e del tutto irrilevante che nella presentazione dei motivi venga data una indicazione del mezzo di gravame diversa da quella risultante dalla dichiarazione di impugnazione. (prima parte; Conf, in genere o in fattispecie, 103725, 104248, anno (1967; 100152, 102388, anno 1966; seconda parte; V, con medesima od (opposta soluzione a seconda che i motivi rettificatori della erronea (dichiarazione siano presentati dopo od entro il termine per la impugnazione, 100341, 100835, 101537, anno 1966; o, anche in Mancanza (di precedente dichiarazione, 104970, anno 1967; 102732, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)