diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3654 del 08/08/1989 (Rv. 463607 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE PER LO SCOLO DELLE ACQUE ESEGUITI DA UN COMUNE - MANCANZA DI PROVVEDIMENTI DI TIPO OBLATIVO - AFFLUSSO DELLE ACQUE NEL FONDO ALTRUI PROVOCATO DA QUEI LAVORI - TUTELA DEI DIRITTI DEL PROPRIETARIO DEL FONDO MEDESIMO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1989-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463607-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE PER LO SCOLO DELLE ACQUE ESEGUITI DA UN COMUNE - MANCANZA DI PROVVEDIMENTI DI TIPO OBLATIVO - AFFLUSSO DELLE ACQUE NEL FONDO ALTRUI PROVOCATO DA QUEI LAVORI - TUTELA DEI DIRITTI DEL PROPRIETARIO DEL FONDO MEDESIMO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Qualora il comune, con lavori di sistemazione stradale per lo scolo delle acque, ne provochi il deflusso nel fondo altrui, deve riconoscersi al proprietario del fondo medesimo la facoltà di denunciare la lesione dei suoi diritti davanti al giudice ordinario (salva ogni questione sui limiti interni delle attribuzioni di detto giudice, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E), ove difetti un provvedimento di tipo ablativo, idoneo a comprimere o degradare quei diritti, tenendo conto che siffatto provvedimento non è ravvisabile nella mera deliberazione della giunta municipale di dar corso ai lavori (per la radicale carenza di potere espropriativo da parte di tale organo). (V 2921/80, mass n 406661).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/02/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)