Sez. U, Sentenza n. 2921 del 05/05/1980 (Rv. 406661 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE DI UNA STRADA STATALE DA PARTE DELL'ANAS - DANNI AD UN FONDO DI PROPRIETA PRIVATA - AZIONE DI NUNCIAZIONE DEL PRIVATO CONTRO LA PA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE DI UNA STRADA STATALE DA PARTE DELL'ANAS - DANNI AD UN FONDO DI PROPRIETA PRIVATA - AZIONE DI NUNCIAZIONE DEL PRIVATO CONTRO LA PA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Qualora l'ANAS, nel procedere alla sistemazione di una strada statale, arrechi pregiudizio al vicino fondo privato (nella specie, mediante il convogliamento delle acque che si raccolgono sulla strada medesima), il proprietario di detto fondo ha facolta di agire dinanzi al giudice ordinario, anche con Azione di nunciazione, qualora quel fatto lesivo non sia ricollegabile ad un provvedimento ablatorio, idoneo a comprimere o degradare il diritto dominicale, ma derivi da un mero comportamento materiale dell'amministrazione, salva restando ogni questione sui limiti interni delle attribuzioni giurisdizionali del predetto giudice, in relazione ai principi fissati dall'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e. (V 118/78, mass n 389412).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)