diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 252 del 10/01/2008 (Rv. 601211 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Decorrenza - Conoscenza legale dell'atto - Necessità - Fattispecie relativa a nullità del precetto e del conseguente pignoramento.
Stato
decisa il 2008-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601211-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE

In tema di opposizione agli atti esecutivi vale il principio che il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti in virtù della modifica apportata dall'art. 2, comma terzo, lett. e), n. 41, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, e successive modificazioni ed integrazioni) di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione, coincide con il momento in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone. (Nella specie, la S.C., in applicazione del riportato principio e data l'accertata nullità della notifica del precetto e del successivo pignoramento, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza del tribunale che aveva ritenuto tempestiva l'opposizione al pignoramento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)