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Sez. 3, Sentenza n. 17880 del 22/08/2007 (Rv. 598671 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Decorrenza - Conoscenza legale dell'atto - Necessità - Provvedimento reso fuori udienza - Comunicazione dell'atto - Indispensabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598671-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE

In tema di opposizione agli atti esecutivi, vale il principio che il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti in virtù della modifica apportata dall'art. 2, comma terzo. lett. e), n. 41, del d.l. n. 35 del 2005, conv. Con modif., nella legge n. 80 del 2005, e succ. modificazioni ed integrazioni) di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione, coincide con il momento in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone. (Nella specie, relativa all'impugnazione di un'ordinanza di assegnazione emessa fuori udienza, la S.C. ha ritenuto che il termine per proporre opposizione decorreva dal-la comunicazione del provvedimento e non dal deposito dell'atto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)