Sez. 1, Sentenza n. 4309 del 18/11/1976 (Rv. 383010 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA DI UN IMPIEGATO DI UN ENTE PUBBLICO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO DELLO STESSO IMPIEGATO - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTO DI QUEST'ULTIMO SECONDO PARAMETRI DIVERSI - PREGIUDIZIALITA DEL SECONDO GIUDIZIO RISPETTO AL PRIMO - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA DI UN IMPIEGATO DI UN ENTE PUBBLICO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO DELLO STESSO IMPIEGATO - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTO DI QUEST'ULTIMO SECONDO PARAMETRI DIVERSI - PREGIUDIZIALITA DEL SECONDO GIUDIZIO RISPETTO AL PRIMO - INSUSSISTENZA.*
La sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, seconda ipotesi, presuppone un oggettivo rapporto di pregiudizialita tra piu liti, il quale ricorre allorche la decisione di una controversia civile od amministrativa, pendente davanti ad altro giudice, costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico per la definizione della causa. Pertanto, con riguardo alla controversia promossa da un ente pubblico, per ottenere la condanna di un impiegato al risarcimento dei danni provocati con colposo inadempimento dei suoi doveri, non puo ritenersi pregiudiziale, ai fini indicati, la causa vertente davanti al giudice amministrativo sulla legittimita o meno del licenziamento intimato allo stesso impiegato, in forza di addebiti comprensivi di quelli posti a base dell'Azione di responsabilita, qualora i due giudizi richiedano una valutazione della condotta del dipendente secondo parametri diversi (nella specie, trattandosi di dipendente dell'istituto di assistenza e beneficenza 'sodalizio San Martinò, la valutazione del 'dolo o colpa gravè, ai fini dell'Azione di responsabilita promossa ai sensi dell'art 12 del RD 30 dicembre 1923 n 2841, e la valutazione della 'speciale gravità del comportamento, ai fini del licenziamento disciplinare secondo le Disposizioni del regolamento dell'istituto). (V 3697/74, mass n 372228).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/12/1923 num. 2841 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)