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Sez. 3, Sentenza n. 3697 del 18/11/1974 (Rv. 372228 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - MANCANZA - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372228-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - MANCANZA - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La sospensione necessaria del processo ex art 295 cod proc civ si ha soltanto in presenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialita tra piu liti, il quale ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione dell'altra. Al di fuori di tale presupposto, la sospensione cessa di essere obbligatoria, per divenire facoltativa, onde il disporla o meno costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in Sede di Cassazione, se non per vizi di motivazione. (Conf 2921'72, mass n 360656).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)