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Sez. 1, Sentenza n. 600 del 08/02/1978 (Rv. 389907 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - PRESUPPOSTI - ATTITUDINE AL LAVORO DI UNO DEI CONIUGI - INSUFFICIENZA - DOMANDA DI ASSEGNO PROPOSTA DALLA EX MOGLIE CASALINGA - ONERE PROBATORIO - OGGETTO - RIPARTIZIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389907-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - PRESUPPOSTI - ATTITUDINE AL LAVORO DI UNO DEI CONIUGI - INSUFFICIENZA - DOMANDA DI ASSEGNO PROPOSTA DALLA EX MOGLIE CASALINGA - ONERE PROBATORIO - OGGETTO - RIPARTIZIONE.*

In materia di assegno di divorzio l'attitudine al lavoro di uno dei coniugi non e sufficiente, se considerata in astratto, a dimostrare la possibilita di guadagno dello stesso, ma occorre, invece, tener conto dell'effettiva possibilita di svolgimento del lavoro per il quale egli e idoneo, valutando in concreto ogni fattore, sia individuale, si adi natura ambientale ed economico-sociale. Ne consegue che la ex moglie casalinga, per ottenere l'assegno, non e tenuta a provare perche non abbia cercato e trovato un qualsiasi lavoro, ma le basta provare qual'era la sua condizione in costanza del matrimonio, nonche l'entita del deterioramento che la condizione medesima viene a subire a seguito dello scioglimento del vincolo, mentre incombe al marito, in via di eccezione, l'Onere di provare che la moglie avrebbe la possibilita concreta di esercitare un'attivita lavorativa a lei confacente. (V 2983/76, mass n 381751).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)