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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21204 del 13/09/2017 (Rv. 645399 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO | Fallimento del datore di lavoro - Credito del lavoratore - Proposizione della domanda innanzi al tribunale fallimentare - Insinuazione allo stato passivo - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645399-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO

Le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere introdotte nelle forme dell’insinuazione nello stato passivo, pertanto non dinanzi al giudice del lavoro, bensì dinanzi al Tribunale fallimentare, il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)