Sez. L, Sentenza n. 8514 del 22/06/2000 (Rv. 537927 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Licenziamento illegittimo intimato da una impresa successivamente fallita - Domanda di reintegrazione nel posto di lavoro - Competenza funzionale del giudice del lavoro - Pretese patrimoniali conseguenti alla declaratoria di illegittimità del licenziamento fatte valere nei confronti del fallimento - Competenza funzionale del tribunale fallimentare.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
Nel caso di licenziamento illegittimo individuale intimato da una impresa successivamente fallita la competenza funzionale del giudice del lavoro è limitata alla domanda diretta ad ottenere l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, mentre per le pretese creditorie proposte in correlazione alla declaratoria di illegittimità del licenziamento stesso è funzionalmente competente il tribunale fallimentare in base al combinato disposto degli artt. 24, 52 e 93 della legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)