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Sez. 2, Sentenza n. 3770 del 20/04/1996 (Rv. 497193 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - IN GENERE | Termine per l'indicazione delle persone da esaminare - Ordinanza di ammissione della prova con autorizzazione ad indicare i testi nell'udienza di escussione - Necessità che l'indicazione preceda l'inizio della prova - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497193-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - IN GENERE

Il limite temporale di esercizio della facoltà attribuita dal giudice alle parti ai sensi dell'art. 244 cod. proc. civ., di indicare i testi, è costituito dall'inizio della prova, con la conseguenza che nel caso in cui l'ordinanza di ammissione abbia consentito di indicare i testi nell'udienza di escussione, l'indicazione deve precedere l'assunzione a pena di decadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)