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Sez. 2, Sentenza n. 3984 del 11/07/1979 (Rv. 400454 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - IN GENERE - SUCCESSIVA ALL'AMMISSIONE DEL MEZZO ISTRUTTORIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400454-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - IN GENERE - SUCCESSIVA ALL'AMMISSIONE DEL MEZZO ISTRUTTORIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE.*

Mentre la formulazione dei capitoli di prova deve necessariamente precedere l'ammissione del mezzo istruttorio, salvo che successivamente ne sia autorizzata l'integrazione, l'indicazione delle persone che debbono essere interrogate quali testimoni e la precisazione degli elementi idonei per una sicura identificazione delle stesse possono essere fatte fino a quando la prova non sia iniziata, a condizione, pero, che il giudice consenta tale tardiva attivita. (Conf 633/74, mass n 368436).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)