Sez. 1, Sentenza n. 1617 del 08/05/1976 (Rv. 380384 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - RIASSUNZIONE NELLA STESSA FASE DEL PROVVEDIMENTO ORDINATORIO - INOSSERVANZA - NULLITA DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - RIASSUNZIONE NELLA STESSA FASE DEL PROVVEDIMENTO ORDINATORIO - INOSSERVANZA - NULLITA DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La riassunzione dopo la cancellazione della causa dal ruolo deve essere compiuta in modo che il processo riprenda il suo corso in quella stessa fase processuale nella quale era pervenuto prima del provvedimento ordinatorio e, quindi, davanti al giudice istruttore o davanti al collegio, secondo che la cancellazione sia stata disposta dall'organo singolo o dall'organo collegiale. La violazione di tale regola produce la nullita dell'atto di riassunzione, la quale, tuttavia, non e rilevabile d'ufficio e deve considerarsi sanata nell'ipotesi in cui il collegio sia stato successivamente investito della causa con atto di rimessione dell'istruttore medesimo. (Conf 1166/69, mass n 339747; (Conf 1664/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)