Sez. 2, Sentenza n. 1166 del 11/04/1969 (Rv. 339747 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - PROCEDIMENTO INTERROTTO O SOSPESO - RIASSUNZIONE NELLA STESSA FASE IN CUI FU EMESSO IL PROVVEDIMENTO ORDINATORIO - NECESSITA - INOSSERVANZA - NULLITA DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE - MANCATA ECCEZIONE DELLA PARTE - SANATORIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - PROCEDIMENTO INTERROTTO O SOSPESO - RIASSUNZIONE NELLA STESSA FASE IN CUI FU EMESSO IL PROVVEDIMENTO ORDINATORIO - NECESSITA - INOSSERVANZA - NULLITA DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE - MANCATA ECCEZIONE DELLA PARTE - SANATORIA.*
Il processo sospeso o interrotto deve riprendere il suo corso in quella stessa fase processuale nella quale era pervenuto prima del provvedimento ordinatorio, e cioe davanti al giudice istruttore o al collegio, secondo che la sospensione o la interruzione si siano verificate prima o dopo la rimessione della causa al collegio. Non osservandosi la regola predetta, ne deriva la nullita dell'atto di riassunzione, che pero non e rilevabile di ufficio, ed e sanata a seguito della mancata eccezione della parte. (V. 1689-64 573-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)