Sez. 3, Sentenza n. 2840 del 03/10/1972 (Rv. 360544 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - FAMIGLIA COLONICA - LAVORO - IRRILEVANZA - OBBLIGHI DELLE PARTI - DEL COLONO - MATERIALE PRESTAZIONE DI OPERA - NECESSITA - PROROGA LEGALE - CALCOLO DELLA FORZA LAVORATIVA - RIFERIMENTO ALLA SOLA FAMIGLIA COLONICA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - FAMIGLIA COLONICA - LAVORO - IRRILEVANZA - OBBLIGHI DELLE PARTI - DEL COLONO - MATERIALE PRESTAZIONE DI OPERA - NECESSITA - PROROGA LEGALE - CALCOLO DELLA FORZA LAVORATIVA - RIFERIMENTO ALLA SOLA FAMIGLIA COLONICA - ESCLUSIONE.*
Nella Colonia parziaria il lavoro della famiglia colonica non e mai essenziale e puo mancare, diversamente da quanto avviene nella mezzadria; mentre quello che non puo mancare e il lavoro del colono, la cui collaborazione alla condizione della lavorazione non deve consistere nella semplice direzione tecnica, ma in una materiale prestazione di opera, per cui questa non puo essere esclusivamente affidata ai membri della famiglia colonica, i quali verrebbero in tal modo a sostituirsi al titolare della Colonia. Pertanto, ai fini della proroga del contratto, il calcolo della forza lavorativa di almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita della coltivazione non puo essere fatto in riferimento soltanto alla forza lavorativa della famiglia. (V 531'70, mass n 345582).*
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 12, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 15, Cod. Civ. art. 2164, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)