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Sez. 3, Sentenza n. 531 del 04/03/1970 (Rv. 345582 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - IN GENERE - SOGGETTI DEL RAPPORTO - FAMIGLIA COLONICA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI APPLICABILITA DELLA PROROGA LEGALE.*
Stato
decisa il 1970-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345582-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - IN GENERE - SOGGETTI DEL RAPPORTO - FAMIGLIA COLONICA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI APPLICABILITA DELLA PROROGA LEGALE.*

Nel rapporto di Colonia parziaria soggetto del rapporto stesso e il colono o una pluralita di coloni, tanto che il lavoro della famiglia colonica non e mai essenziale e puo anche mancare, diversamente da quanto avviene nella mezzadria. Quello che non puo mai mancare e il lavoro del colono, la cui collaborazione alla conduzione del fondo non puo essere limitata alla semplice direzione tecnica della lavorazione, ma deve consistere in una materiale prestazione di opera pertanto, l'esecuzione materiale dei lavori di coltivazione non puo essere affidata esclusivamente ai membri della famiglia colonica. Applicando tali principi nel settore della legislazione vincolistica, consegue che, pur essendo sufficiente, anche nella Colonia parziaria, ai fini della proroga legale del contratto, che il colono abbia una forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita di coltivazione del fondo, e pur dovendosi tenere conto, per tale computo, anche dell'apporto della famiglia colonica, non puo, all'inverso, tenersi conto solo della forza lavorativa della famiglia. Cio e vero non solo nel settore della Colonia parziaria, nel quale il centro di interessi e costituito dal colono, ma in qualunque contratto agrario soggetto alla proroga legale. (Conf 2188-62 V 10-59).*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1945 num. 157 art. 1, Cod. Civ. art. 2164, Legge 01/04/1947 num. 273 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)