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Sez. U, Sentenza n. 2425 del 27/04/1979 (Rv. 398737 - 01)

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - ENTI INTERNAZIONALI IN GENERE - CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI - IMMUNITA DALLA GIURISDIZIONE DEI SINGOLI STATI EX ART 2 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE N 2 ALL'ACCORDO DI PARIGI DEL 21 MAGGIO 1962 - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE DELL'ISTITUTO DI BARI DEL PREDETTO CENTRO - AZIONE EX ART 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI PROPOSTA DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Stato
decisa il 1979-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398737-01

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - ENTI INTERNAZIONALI IN GENERE - CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI - IMMUNITA DALLA GIURISDIZIONE DEI SINGOLI STATI EX ART 2 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE N 2 ALL'ACCORDO DI PARIGI DEL 21 MAGGIO 1962 - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE DELL'ISTITUTO DI BARI DEL PREDETTO CENTRO - AZIONE EX ART 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI PROPOSTA DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*

Ai sensi dell'art 2 del protocollo addizionale n 2 all'accordo di Parigi del 21 maggio 1962, istitutivo del centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 13 luglio 1965 n 932, tale centro ed i suoi organi godono dell'immunita dalla giurisdizione dei singoli stati contraenti nei limiti in cui questa, secondo i principi generali del diritto internazionale, viene accordata agli stati stranieri (secondo la riserva pubblicata nella gu n 193 del 3 agosto 1965 di seguito alla citata legge). Pertanto deve affermarsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta da associazioni sindacali contro l'istituto di Bari del predetto centro, per chiedere, a norma dell'art 28 dello statuto dei lavoratori, la repressione di una condotta tenuta dall'istituto medesimo in conformita del proprio ordinamento interno e qualificata antisindacale, atteso che tale domanda implicherebbe una non consentita ingerenza degli organi giurisdizionali italiani nei poteri normativi e di autorganizzazione di un soggetto internazionale. (V 4502/77, mass n 388111).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 21/05/1962 num. 2, Legge 13/07/1965 num. 932, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)