Sez. U, Sentenza n. 4502 del 21/10/1977 (Rv. 388111 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - ENTI EXTRATERRITORIALI - ESENZIONE DALLA GIURISDIZIONE - CONDIZIONI - SOGGETTIVITA GIURIDICA INTERNAZIONALE - NECESSITA - LIMITI - FATTISPECIE (CIHEAM).*
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - ENTI EXTRATERRITORIALI - ESENZIONE DALLA GIURISDIZIONE - CONDIZIONI - SOGGETTIVITA GIURIDICA INTERNAZIONALE - NECESSITA - LIMITI - FATTISPECIE (CIHEAM).*
L'esigenza della soggettivita internazionale, quale requisito condizionante l'estensibilita della norma consuetudinaria internazionale di esenzione dalla giurisdizione (par in parem non habet jurisdictionem) dagli stati agli enti non territoriali, non puo sussistere nei casi in cui vi sia una norma convenzionale la quale, con la legge di ratifica, si inserisce come norma derivata negli ordinamenti degli stati membri di un accordo internazionale e direttamente li obbliga sia al riconoscimento della soggettivita giuridica sia al conferimento dell'immunita. (nella specie, accordo di Parigi del 21 maggio 1962 - ratificato e reso esecutivo con la legge 13 luglio 1965, n 932 - con il quale l'Italia e le altre nazioni contraenti istituirono il Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes - CIHEAM, conferendogli la personalita giuridica ed ammettendolo al godimento dell'immunita dalla giurisdizione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 21/05/1962, Legge 13/07/1965 num. 932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)