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Sez. L, Sentenza n. 462 del 26/01/1989 (Rv. 461576 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - MOTIVI DEL LICENZIAMENTO - RICHIESTA RELATIVA - ONERE DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1989-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461576-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - MOTIVI DEL LICENZIAMENTO - RICHIESTA RELATIVA - ONERE DEL LAVORATORE.*

Ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, anche in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ferma la necessità dell'intimazione per iscritto del recesso, è Onere del lavoratore richiedere, entro otto giorni dalla comunicazione del recesso, i motivi del medesimo, ove essi non risultino in modo esauriente dall'intimazione predetta.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)