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Sez. L, Sentenza n. 4807 del 02/05/1995 (Rv. 492072 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Insufficienza e genericità della motivazione del licenziamento - Oneri del lavoratore di richiedere entro otto giorni dalla comunicazione del recesso i motivi del medesimo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492072-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ferma la necessità dell'intimazione scritta del recesso, l'onere del lavoratore di richiedere entro otto giorni dalla comunicazione del recesso i motivi del medesimo ove essi non risultino in modo esauriente dall'intimazione predetta, stabilito dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, non viene meno in relazione all'insufficiente o generica motivazione del licenziamento, il quale, anche in tal caso, come in quello, più grave, nel quale la motivazione manchi del tutto, mantiene egualmente la propria efficacia.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)