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Sez. 1, Sentenza n. 12948 del 13/07/2004 (Rv. 574516 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO | Immodificabilità - Limiti - Dall'inizio della discussione - Modificazioni anteriori - Ammissibilità - Nuovo art. 111 Cost. - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574516-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Anche nel nuovo contesto di cui alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, con cui è stato novellato l'art. 111 Cost., la composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dal momento dell'inizio della discussione, mentre, prima di tale momento, è rimessa al giudizio insindacabile del presidente del tribunale o della corte la sostituzione dei giudici che compongono il collegio, ancorché gli stessi abbiano già concorso ad emettere sentenza non definitiva.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Cost. 23/11/1999 num. 2, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)