Sez. 3, Sentenza n. 13393 del 09/10/2000 (Rv. 540877 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO | Immodificabilità - Limiti - Dall'inizio della discussione - Modificazioni anteriori - Ammissibilità - Forme.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO
La composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dal momento dell'inizio della discussione, mentre è rimessa all'apprezzamento insindacabile del presidente del tribunale la sostituzione di se stesso o di altro giudice al relatore designato, prima di detto momento ed anche all'udienza di discussione senza che occorra alcuna motivazione o comunicazione, ben potendo la sostituzione risultare soltanto da semplice annotazione nel verbale di udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)