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Sez. 5, Sentenza n. 2108 del 02/02/2005 (Rv. 581292 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - TRASFERIMENTI COATTIVI | Occupazione acquisitiva - Sentenza di condanna della p.a. al risarcimento del danno - Disciplina prevista dall'art. 44 del t.u. registro per l'espropriazione per pubblica utilità - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Sentenza a contenuto meramente patrimoniale - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581292-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - TRASFERIMENTI COATTIVI

In tema di imposta di registro, alla sentenza che condanna la P.A. al risarcimento del danno per occupazione illegittima acquisitiva di un'immobile non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 44, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per l'espropriazione per pubblica utilità e gli altri atti della pubblica autorità traslativi o costitutivi della proprietà, in quanto, pur essendo ai diversi comportamenti dell'amministrazione comuni gli effetti traslativi, è nondimeno diverso il titolo in base al quale il proprietario del fondo subisce la privazione del proprio diritto, essendo destinate le somme corrisposte, nel primo caso, a risarcire la perdita patrimoniale conseguente ad una attività illecita della p.a., e non riguardando, pertanto, il trasferimento, già avvenuto per effetto del fatto illecito. Una siffatta sentenza ha quindi natura meramente patrimoniale, ed è soggetta ad imposta secondo la disciplina stabilita per tali atti dalla tariffa allegata al citato d.P.R. n. 131 del 1986, con responsabilità solidale delle parti in causa.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 44 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)