Sez. 1 - , Sentenza n. 269 del 10/01/2017 (Rv. 643023 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Debitore - Diritto di difesa - Esercizio dinanzi alla corte di appello in sede di reclamo ex art. 22 l.fall. - Sufficienza - Rimessione degli atti al tribunale - Dichiarazione di fallimento senza preventiva convocazione del debitore - Legittimità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI
Nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa del debitore restano assicurati quando questi sia informato dell'iniziativa in corso e dei fatti rilevanti per la configurazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di detta declaratoria; in particolare, il diritto di difesa del debitore è garantito allorché il medesimo lo abbia esercitato dinanzi alla corte di appello in sede di reclamo ex art. 22 l.fall., senza necessità di ulteriore sua convocazione da parte del tribunale cui gli atti siano stati rimessi per la dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)