Sez. 1, Sentenza n. 3912 del 01/04/1993 (Rv. 481641 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Rigetto dell'istanza di fallimento - Reclami | Debitore - Difesa - Diritto - Esercizio dinanzi alla Corte di Appello in sede di reclamo ex art. 22 legge fallimentare - Sufficienza - Tribunale - Dichiarazione di fallimento senza preventiva convocazione del debitore - Legittimità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Rigetto dell'istanza di fallimento - Reclami
Nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa del debitore restano assicurati quando questi sia informato dell'iniziativa in corso e dei fatti rilevanti per la configurazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di detta declaratoria; in particolare il diritto di difesa del debitore è garantito allorché il medesimo lo abbia esercitato dinanzi alla Corte di Appello in sede di reclamo ex art. 22 legge fallimentare, senza necessità di ulteriore convocazione da parte del Tribunale, cui gli atti siano stati rimessi per la dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)