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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3059 del 08/02/2011 (Rv. 617167 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ | Procedimento civile - Sospensione del processo - Presupposti - Rapporto di pregiudizialità - Istanza di fallimento - Successiva domanda di ammissione al concordato preventivo - Rapporto di pregiudizialità - Esclusione - Conseguenze - Coordinamento fra i due procedimenti - Necessità - Sospensione dell'istruttoria prefallimentare - Inconfigurabilità.
Stato
decisa il 2011-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617167-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ

La sospensione necessaria del processo può essere disposta, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., quando il processo pregiudicante abbia ad oggetto una situazione sostanziale che rappresenti il fatto costitutivo od un elemento fondante della situazione esaminata nel processo pregiudicato. Una pregiudizialità siffatta non si verifica nei rapporti fra concordato preventivo e fallimento, non essendo sovrapponibili le situazioni rispettivamente esaminate ed essendo la decisione sulla domanda di concordato insuscettibile di sfociare, di regola, in una decisione irrevocabile e, come tale, impugnabile dovendo, infatti, le questioni attinenti al decreto di inammissibilità essere dedotte con la stessa impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto il predetto rapporto si atteggia come un fenomeno di conseguenzialità (eventuale del fallimento all'esito negativo della prima procedura) e di assorbimento (dei vizi del predetto diniego in motivi di impugnazione della seconda), che determina una mera esigenza di coordinamento tra i due procedimenti. Pertanto, allorché il debitore sottoposto a procedimento per la dichiarazione di fallimento presenti domanda di ammissione al concordato preventivo, non ricorre alcuna causa di sospensione del primo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. ed il conseguente regolamento necessario di competenza, proposto ex art. 42 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di sospensione, va accolto, con rimessione delle parti al giudice di merito per la prosecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)