Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635323 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Esclusione fino agli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall. - Improcedibilità o sospensione del procedimento prefallimentare - Esclusione - Rigetto dell'istanza di fallimento - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fall., impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall., ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., né ne consente la sospensione, ben potendo lo stesso essere istruito e concludersi con un decreto di rigetto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 179, Legge Falliment. art. 180, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)